In questa sezione del sito troverete i riferimenti alla normativa nazionale riguardante la Riorganizzazione della Rete Laboratoristica Italiana:
- Legge 296/06 (Finanziaria 2007)
Art. 1 comma 796 lettera o)
o) fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall’articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità’ 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell’adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell’efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate. All’articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, sentite le società’ scientifiche e le associazioni di categoria interessate”;
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- Legge 133/2008 – (Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria) – Capo IV – Legge 133/2008
Art. 79 – Introduzione del criterio “soglia minima di efficienza”
1-quinquies. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 8-sexies, comma 5:
-omissis- c) all’articolo 8-quater, al comma 3, lettera b) dopo le parole: «delle strutture al fabbisogno» sono inserite le seguenti: « tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da parte delle singole strutture sanitarie,»;
L’art. 79 della Legge 133/2008 (sopra riportata) ha integrato il D.lgs. n. 502/92, introducendo il criterio della soglia minima di efficienza, ovvero è stato reso obbligatorio tale requisito per l’accesso all’accreditamento istituzionale per le strutture ambulatoriali che erogano prestazioni di patologia clinica (laboratori di analisi) su tutto il territorio nazionale.
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- Documento, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni in data 23.03.2011, avente ad oggetto “Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta della diagnostica di laboratorio” contenete il riferimento della soglia minima di efficienza fissato 200.000 prestazioni/anno [clicca qui]
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