Lo Statuto

ARTICOLO 1

Costituzione
E’ costituita la Federazione denominata “COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA RAPPRESENTANTI I LABORATORI DI ANALISI – FEDERLAB ITALIA” o anche brevemente “FEDERLAB ITALIA”, con durata illimitata nel tempo. La Federazione ha sede legale in Roma (RM).

La Federazione è disciplinata dagli art. 36 e segg. del codice civile nonché dal presente statuto. La Federazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

ARTICOLO 2

Finalità
La Federazione si propone i seguenti scopi:

  • coordinare le iniziative di sviluppo e sostegno promosse dalle Associazioni Federate rappresentanti i  laboratori di analisi che operano sul territorio nazionale al fine di promuovere e sollecitare l’emanazione o il perfezionamento di normative e provvedimenti legislativi inerenti l’attività svolta dalla categoria a livello nazionale;
  • rappresentare gli Associati nei rapporti con il Parlamento ed il Governo per la definizione delle condizioni generali inerenti i laboratori di analisi, nonché con  le associazioni sindacali o di categoria, le forze politiche, le istituzioni competenti nella regolazione dei suddetti servizi o in cui vengono prese iniziative e/o decisioni afferenti alla categoria a livello nazionale;
  • promuovere iniziative politiche e sociali finalizzate alla tutela degli interessi degli Associati a livello nazionale mediante azioni tendenti alla valorizzazione dell’attività svolta dalla categoria;
  • rappresentare, a livello nazionale, gli interessi degli Associati nell’ambito della contrattazione collettiva  e nel campo dei rapporti sindacali in genere;
  • organizzare manifestazioni, editare pubblicazioni e promuovere ogni iniziativa finalizzata a sostenere ed integrare l’azione per il raggiungimento degli scopi sociali e dei fini istituzionali;
  • svolgere attività di studio e ricerca predisponendo proposte di legge e provvedimenti amministrativi da presentare alle Autorità competenti in sede nazionale, nonché svolgere attività di aggiornamento degli Associati sulla normativa inerente la categoria;
  • rappresentare gli Associati nelle organizzazioni nazionali ed internazionali di settore promuovendo scambi di studi, esperienze di coordinamento di iniziative;
  • promuovere e favorire ogni eventuale iniziativa di carattere sociale, culturale e/o sanitario che miri a consentire lo sviluppo dei laboratori di analisi sul territorio nazionale;
  • promuovere ed evidenziare la necessità di una presenza capillare sul territorio dei laboratori di analisi per consentire agli utenti di accedere più facilmente alle prestazioni nel proprio ambito territoriale di appartenenza;
  • promuovere la creazione di posti di lavoro nel settore;
  • promuovere iniziative politiche e sociali finalizzate a coinvolgere i cittadini, anche mediante la costituzione di associazioni o altre organizzazioni, per il perseguimento dei fini istituzionali.

ARTICOLO 3

Modalità di ammissione e diritti degli associati
Possono partecipare alla Federazione tutte le Associazioni che rappresentano, promuovono e coordinano la gestione di laboratori di analisi cliniche in ambito nazionale, regionale e territoriale in genere e condividono gli scopi della medesima.

L’adesione alla Federazione consente all’ente associato di indicare nelle comunicazioni al pubblico l’aderenza al “COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA RAPPRESENTANTI I LABORATORI DI ANALISI – FEDERLAB ITALIA”.

Per aderire alla Federazione gli enti dovranno presentare al Consiglio Direttivo Nazionale domanda di ammissione sottoscritta dal rappresentante legale e corredata dalle delibere degli organi competenti.

Ogni associato ha il diritto:

  • di partecipare all’Assemblea Generale – qualora in regola con il pagamento della quota associativa annuale – e di votare direttamente o per delega;
  • di esprimere un numero di voti proporzionato al numero delle strutture di laboratorio associate a ciascun ente aderente alla Federazione, sulla base dei seguenti parametri:
  • da 1 (uno) a 50 (cinquanta) strutture di laboratorio associate: 1 (uno) voto;
  • da 51 (cinquantuno) a 100 (cento) strutture di laboratorio associate: 2 (due) voti;
  • da 101 (centouno) a 150 (centocinquanta) strutture di laboratorio associate: 3 (tre) voti;
  • da 151 (centocinquantuno) a 200 (duecento) strutture di laboratorio associate: 4 (quattro) voti;
  • da 201 (duecentouno) a 300 (trecento) strutture di laboratorio associate: 5 (cinque) voti;
  • oltre 300 (trecento) strutture di laboratorio associate: 7 (sette) voti;
  • di conoscere i programmi con i quali la Federazione intende attuare gli scopi sociali;
  • di partecipare alle attività promosse dalla Federazione;
  • di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Ogni socio è obbligato:

  • ad osservare le norme del presente statuto, del regolamento nonchè le deliberazioni adottate dagli organi competenti e a comunicare eventuali informazioni utili per le finalità della Federazione;
  • al versamento annuale del contributo associativo  stabilito dall’Assemblea Generale;
  • a svolgere le attività preventivamente concordate;
  • a mantenere un comportamento conforme alle finalità della Federazione.

Nel caso in cui a richiedere l’adesione alla Federazione siano Associazioni identificate da una medesima sigla associativa e/o sindacale che abbiano una presenza diffusa sul territorio ma operino anche a livello regionale alla stregua di Associazioni non rappresentate da un’unica sigla associativa nazionale – è possibile una loro autonoma ammissione alla Federazione. Tuttavia, per tali Associazioni dovrà essere nominato un unico rappresentante il quale avrà diritto ad esprimere il proprio voto calcolato in rapporto al numero delle strutture di laboratorio associate a ciascun ente regionale. Qualora un ente rappresentativo di una medesima sigla a livello nazionale sia associato alla Federazione, le strutture di laboratorio considerate ai fini della determinazione del numero dei voti spettante a tale ente non potranno essere nuovamente conteggiate nel calcolo dei voti per le Associazioni regionali aventi la medesima sigla ed aderenti singolarmente alla Federazione. In tal caso, il diritto di voto del rappresentante delle Associazioni regionali si considera sospeso.

ARTICOLO 4

Esclusione degli Associati
L’esclusione di un Associato può essere deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale in caso di mancata osservanza degli obblighi statutari, col voto di almeno due terzi dei suoi componenti, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

  • inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni previste dal presente statuto;
  • estinzione dell’ente, a qualsiasi titolo dovuta;
  • apertura di procedure di liquidazione;
  • gravi condanne penali;
  • condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli Associati della Federazione.

Nonostante l’esclusione, gli obblighi contributivi cessano  solo al 31 (trentuno) dicembre dell’anno in corso.

ARTICOLO 5

Nomina Rappresentanti
Ogni Associazione aderente alla Federazione è tenuta a comunicare il nominativo del rappresentante permanente in seno alla Federazione scelto all’interno dell’ente associato tra i suoi amministratori o dirigenti. La stessa procedura deve essere seguita nel caso di sostituzione del medesimo. Ove non venga provveduto alla comunicazione di cui sopra l’associato è rappresentato dal suo legale rappresentante.

ARTICOLO 6

Fondo comune ed entrate della Federazione
Il fondo comune della Federazione è costituito inizialmente dai contributi in denaro conferiti all’atto della costituzione. In seguito, il fondo potrà essere incrementato con:

  • le quote annuali versate dalle Associazioni nella misura determinata dal Consiglio Direttivo Nazionale;
  • acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti, a qualsiasi titolo alla Federazione, per incremento del fondo;
  • contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
  • sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
  • elargizioni o avanzi netti di gestione nonché utili derivanti dall’organizzazione di attività commerciali strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Potranno essere richiesti dei contribuiti ulteriori rispetto alla quota ordinariamente versata nel caso di iniziative ed attività straordinarie e non programmate, per il raggiungimento delle finalità della Federazione.  E’ comunque fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del fondo.

ARTICOLO 7

Organi della Federazione
Sono organi della Federazione:

  • il Presidente;
  • il Vice Presidente;
  • il Tesoriere;
  • l’Assemblea Generale;
  • il Consiglio Direttivo Nazionale;
  • il Collegio Sindacale, qualora nominato.

ARTICOLO 8

Il Presidente
Il Presidente è eletto dalla maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea Generale dei Soci. Al Presidente spetta la rappresentanza  della Federazione nei rapporti con i terzi e in giudizio e, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo Nazionale,  è competente per l’ordinaria amministrazione della Federazione. In caso di necessità e urgenza il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione; in tal caso deve convocare contestualmente il Consiglio Direttivo Nazionale per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea Generale  e il Consiglio Direttivo Nazionale, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo della Federazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

ARTICOLO 9

Il Vice Presidente
Il Vice Presidente è eletto dalla maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea Generale dei Soci. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all’esercizio dei propri compiti. Il Vice Presidente opera su delega scritta del Presidente, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

ARTICOLO 10

Il Tesoriere
Il Tesoriere cura la gestione finanziaria, amministrativa e contabile della Federazione. Per i compiti connessi all’attività di Tesoreria, il Presidente, con l’approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale, può conferirgli la firma sociale.

Il Tesoriere dura in carica tre anni e può essere rieletto.

ARTICOLO 11

Assemblea Generale
L’Assemblea Generale, composta dai rappresentanti delle Associazioni aderenti alla Federazione in regola con il pagamento delle quote associative, è l’organo sovrano della Federazione. Essa esercita le funzioni di indirizzo in riferimento alle politiche ed ai programmi generali della Federazione e delibera in ordine alle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto nonché su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo Nazionale ritenga di sottoporre alla sua approvazione.

L’Assemblea Generale inoltre:

  • provvede alla nomina del Presidente della Federazione, del Vice Presidente, del Tesoriere, dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale, del Presidente e dei membri del Collegio Sindacale;
  • delibera sulle modifiche al presente Statuto;
  • approva il bilancio preventivo annuale e il rendiconto dell’esercizio;
  • determina l’importo delle quote associative annuali;
  • approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività della Federazione per il raggiungimento degli scopi sociali;
  • delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
  • delibera lo scioglimento e la liquidazione della Federazione e la devoluzione del patrimonio.

L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi Associati. Le riunioni sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nella convocazione. Essa si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’Assemblea Generale potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante lettera telefax, e-mail o raccomandata, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all’indirizzo risultante dal Libro degli aderenti alla Federazione.

In caso di urgenza la convocazione avviene con telegramma o telefax inviato con tre giorni di preavviso.

L’Assemblea Generale è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

In seconda convocazione, l’Assemblea Generale è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L’adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni Associato ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro  membro associato alla Federazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per l’approvazione dei regolamenti e le modifiche statutarie  occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti tanto in prima che in seconda convocazione.

Per le deliberazioni di scioglimento della Federazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati tanto in prima che in seconda convocazione.

L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Federazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di quest’ultimo, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo Nazionale. Il Presidente della Federazione è assistito da un Segretario nominato in apertura di ogni Assemblea, con il compito di coadiuvare il Presidente nella redazione del verbale della seduta.

ARTICOLO 12

Il Consiglio Direttivo Nazionale
Il Consiglio Direttivo Nazionale è eletto dalla maggioranza assoluta dell’Assemblea Generale dei Soci. Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto, a scelta dell’Assemblea Generale, da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, tra cui il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere. I consiglieri sono eletti tra i membri dell’Assemblea Generale, durano in carica per tre annie sono rieleggibili. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo Nazionale si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un suo membro, il Consiglio Direttivo Nazionale provvede alla cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino all’Assemblea successiva durante la quale si procede alla nomina di un nuovo consigliere che resta in carica per il periodo di tempo residuo.

Al Consiglio Direttivo Nazionale sono attribuite le seguenti funzioni:

  • la gestione della Federazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea Generale e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
  • la predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo della Federazione nonché le relazioni di accompagnamento di detti progetti da presentare all’Assemblea Generale;
  • l’ammissione o l’esclusione degli Associati.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei Consiglieri. La convocazione è fatta dal Presidente mediante lettera telefax, e-mail o raccomandata, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale almeno cinque giorni prima dell’adunanza. Per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo Nazionale può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno; esso è comunque validamente costituito ed atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri. In tal caso la trattazione degli argomenti deve avvenire per accettazione unanime dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale. Il Consiglio Direttivo Nazionale è validamente costituito sia in prima che in seconda convocazione qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono assunte a maggioranza dei voti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le delibere constano da apposito verbale redatto su apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato in apertura di ogni assemblea.

ARTICOLO 13

Collegio Sindacale
Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico – finanziaria della Federazione sono affidate ad un Collegio Sindacale composto da tre membri nominati dall’Assemblea Generale che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale verifica la consistenza di cassa della Federazione e vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione, riferendone all’Assemblea Generale con una relazione sul conto consuntivo.

Il Presidente del Collegio Sindacale può essere invitato a partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

ARTICOLO 14

Libri della Federazione
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, la Federazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo Nazionale, delle adunanze del Collegio Sindacale  e il Libro degli Associati alla Federazione.

ARTICOLO 15

Bilancio Consuntivo
Gli esercizi della Federazione chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è obbligatoriamente predisposto un bilancio consuntivo. I bilanci debbono restare depositati presso la sede della Federazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea Generale convocata per la loro approvazione a disposizione degli Associati. Le copie richieste sono fatte dalla Federazione a spese del richiedente. Gli utili di gestione comunque denominati, nonché  fondi, riserve o capitale devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 16

Scioglimento
In caso di scioglimento della Federazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con delibera dell’Assemblea Generale, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

ARTICOLO 17

Legge Applicabile
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile.