E’ stato approvato, in uno al testo della Legge di Stabilità 2018, l’emendamento a prima firma D’Anna-Milo che produrrà l’effetto di porre fine alla adozione di tariffari-ponte come negli ultimi cinque anni.
Obbliga – entro il 28 Febbraio – il Ministero ad adottare il tariffario definitivo secondo i criteri previsti dall’art. 64, comma 2, del DCPM 12 gennaio 2017, riferito alle tariffe da approvare ai sensi dell’art. 8-sexies del D.Lgs. 502/1992.
In particolare secondo le modalità qui di seguito indicate:
5. Il Ministro della Sanità, sentita l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito decreto individua i sistemi di classificazione che definiscono l’unità di prestazione o di servizio da remunerare e determina le tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità nell’uso delle risorse, anche in via alternativa, di:
- costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell’assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario;
- costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome;
- tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome.
Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto del principio del perseguimento dell’efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attività, verificate in sede di accreditamento delle strutture stesse.
Le tariffe massime di cui al presente comma sono assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato il Decreto del Ministro della Sanità 15 aprile 1994, recante “Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera“, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994.