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Vista l’istanza di revoca depositata dall’Avvocatura dello Stato in data odierna con cui si rappresenta l’estrema difficoltà “di attivare il sistema tariffario del giugno 2023, con i relativi nomenclatori e cataloghi regionali, il che presuppone una necessaria pianificazione e valutazione di impatti organizzativi, tecnologici ed economici, con il coinvolgimento di tutti i fornitori di applicativi” che determinerebbe “un blocco del sistema di prescrizione, prenotazione ed erogazione, con conseguente disservizio all’utenza e ritardi nell’erogazione delle prestazioni e, in ultima analisi, con un impatto sulla salute dei pazienti”.
Ribadito che il decreto il decreto in questione è stato adottato il 26 novembre 2024 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta il 27 dicembre (venerdì), con entrata in vigore il 30 dicembre (lunedì). Premesso che all’udienza pubblica del 14 ottobre 2024 dove erano state chiamate le cause pilota per la definizione nel merito del giudizio avverso il decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 23 giugno 2023, recante la “Definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica”, è stata disposta la cancellazione delle cause dal ruolo in quanto l’Amministrazione aveva fatto presente che era in corso una profonda rivalutazione del decreto con la previsione di nuove tariffe.
Considerato che nelle more nessuna comunicazione è pervenuta a questo Tribunale in ordine all’adozione del decreto e alle modalità applicative dello stesso.
Considerato che le problematiche inerenti il sistema applicativo vengono per la prima volta evidenziate con l’istanza di revoca.
Preso atto della dichiarata gravità delle conseguenze della sospensione del decreto in esame che determinerebbero il blocco del sistema di prescrizione, prenotazione ed erogazione, con conseguente disservizio all’utenza e ritardi nell’erogazione delle prestazioni e, in ultima analisi, con un impatto sulla salute dei pazienti.
Visto che la prima camera di consiglio possibile per l’esame del ricorso è quella del 28 gennaio 2025.
Considerato che l’istanza di revoca è stata esportata al relatore intorno alle ore 11,30 del 31 dicembre 2024 non si ravvisano evidentemente i presupposti per un’audizione anche informale delle parti.
P.Q.M.
Accoglie l’istanza di revoca e conferma la fissazione alla camera di consiglio del 28 gennaio 2025.
File Allegati
Nome File | Data Caricamento |
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31-12-2024 |