Come è noto l’articolo 3, comma 3 del D. Lgs. 175/2014 prevede che il Sistema Tessera Sanitaria, metta a disposizione dell’Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. A tal fine, la stessa disposizione stabilisce che le suddette informazioni debbano essere trasmesse telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria dalle strutture sanitarie accreditate e dagli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
Il Garante per la protezione dei dati personali, al fine di rafforzare la riservatezza dei dati sulla salute utilizzati per la dichiarazione dei redditi precompilata, ha stabilito che i dati potranno essere usati solo su base volontaria ed essere trasferiti solo in forma aggregata all’Agenzia delle entrate. Circa la volontarietà dell’utilizzo dei dati, l’art. 3 del D.M. 31/07/2015 prevede il diritto di opposizione da parte dell’assistito alla trasmissione dei dati, da manifestarsi alla struttura erogatrice e da annotarsi sul documento fiscale interessato. La stessa opposizione, in ogni caso, può essere esercitata dall’interessato anche ex post e rispetto a singole spese mediche sostenute (con conseguente cancellazione delle stesse dagli archivi del Sistema TS), accedendo al portale del Sistema TS dal 1° al 28° febbraio dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento con la propria Tessera (TS-CNS) attiva ovvero tramite il PIN-Fisconline rilasciato dall’Agenzia delle entrate (con riferimento alle sole spese sanitarie del primo esercizio interessato 2015, sarà comunque possibile esercitare il diritto di opposizione dal 1/10/15 al 31/1/16 anche via telefono, posta elettronica o direttamente presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate). Per quanto riguarda invece la tipologia dei dati trattati e le modalità di trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.M. 31/07/2015, i dati trasmessi telematicamente al Sistema TS vengono registrati in archivi distinti e non interconnessi, in modo che il codice fiscale dell’assistito sia assolutamente separato da tutti gli altri dati (non riconducibilità della singola spesa sanitaria all’assistito).
Il Sistema TS, poi, rende telematicamente disponibili all’accesso esclusivo dell’Agenzia delle entrate i dati aggregati per tipologia di spesa, ad esclusione ovviamente delle voci per le quali sia stata esercitata l’opposizione alla trasmissione. La consultazione nel dettaglio dei singoli dati sarà possibile invece solo da parte del contribuente, al quale l’Agenzia delle entrate rende disponibile – dal 15 aprile di ciascun anno e nell’area autenticata del proprio sito dedicata alla dichiarazione precompilata – l’accesso al servizio di interrogazione puntuale. Una volta inviati i dati al Sistema TS, titolare del trattamento degli stessi resta il Ministero dell’economia e delle finanze.
Qui di seguito le disposizioni normative e la documentazione tecnica, divisa per argomento, inerente ai servizi che il sistema Tessera Sanitaria rende disponibili ai soggetti che erogano servizi sanitari (come medici, ospedali, ambulatori e farmacie).
Normativa di riferimento
31/07/2015
Decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell’Economia e delle finanze che descrive le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, da rendere disponibili all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata.
- Testo del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Gazzetta Ufficiale n.185 del 11 agosto 2015 (pdf – 2,29 MB)
Documenti di progetto e specifiche tecniche
06/08/2015
Documento pubblicato il 6/8/2015 e aggiornato il 01/10/2015.
Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati di spesa sanitaria al Sistema Tessera Sanitaria