Con sentenza n. 1428, pubblicata in data 14/07/2018, il Tar Calabria ha accolto il ricorso che la Federlab Calabria, unitamente a altre strutture accreditate, aveva proposto avverso il DCA 84/2011, con il quale la struttura commissariale ha adottato un tariffario provvisorio di remunerazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, e, segnatamente, di laboratorio.
Il Tar, recependo interamente il secondo motivo di ricorso, ha così motivato il disposto annullamento: “E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso, qualificato sia come vizio di violazione di legge (art. 8 sexies co. 5 D lgs. 502/92, art. 1 co. 170 legge 2004 n. 311) che come vizio di eccesso di potere, con particolare riferimento al difetto di istruttoria: ad avviso di parte ricorrente il richiamo quale criterio di parametrazione delle tariffe a tariffari adottati in altre realtà regionali e senza alcuno specifico criterio al costo standard non è sufficiente al fine di disvelare il percorso motivazionale seguito, poiché vengono genericamente richiamate analisi comparative su un campione di prestazioni, senza specificare però quali siano esattamente, né precisare quali regioni siano state prese come parametri di riferimento.
La doglianza è, sotto questo profilo, condivisibile.
Nell’ambito dei criteri di parametrazione individuati dal legislatore, e anche tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, particolarmente stringenti nelle Regioni oggetto di commissariamento ex art. 120 co. 2 Cost., e a regime di “sostituzione straordinaria” appare legittimo, in astratto, il richiamo a tariffari già adottati in altre regioni affini, a condizione che però siano evincibili da parte degli operatori destinatari i criteri di selezione giustificativi della valutazione di “comparabilità” tra realtà regionali. Il ricorso va accolto, essendo fondata la censura di difetto di motivazione, con conseguente obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi”.
E’ evidente che le ragioni poste a base della sentenza di accoglimento sono perfettamente coerenti con il dettato normativo, in materia di fissazione delle tariffe ( art.8 sexies D.Lgs. n.502/92 e s.m.i.), che prevede espressamente al comma 5 i criteri di remunerazione delle prestazioni.
Sicchè, alla luce della sentenza, e del suo contenuto dispositivo, la struttura commissariale della Regione Calabria ha l’obbligo di definire le tariffe secondo il principio istruttorio – da sempre sostenuto da Federlab – di correlazione tra costi e tariffe ( così come definito dall’art. 8 sexies D.Lgs. n.502/92 e s.m.i.), quale unico principio che consente alle tariffe di essere effettivamente remunerative.