Ecco i nuovi Lea. Costeranno 771,8 milioni. Dopo ok delle Regioni, ora manca solo il sì finale del Mef. I nuovi documenti
Il provvedimento è integralmente sostitutivo dei vecchi Lea del 2001. Mentre il precedente decreto aveva un carattere sostanzialmente ricognitivo e si limitava ad una descrizione generica, l’attuale provvedimento ha carattere effettivamente costitutivo, proponendosi come la fonte primaria per la definizione delle “attività, dei servizi e delle prestazioni” garantite ai cittadini con le risorse pubbliche messe a disposizione del Servizio sanitario nazionale.
07 LUG – Il ministro Lorenzin ha reso noto l’ultimo testo del Dpcm sui nuovi Livelli di assistenza per i quali sono stanziati 800 milioni di euro. Dopo il via libera delle Regioni di stamattina, che hanno concordato per il via all’operazione salvo una verifica sui costi reali entro l’anno in tempo per chiedere eventualmente una maggiorazione delle risorse in sede di nuova legge di stabilità, ora manca solo il sì finale del Mef e i nuovi Lea dovrebbero finalmente vedere la luce.
Nuovi Lea. La Relazione illustrativa del ministero della Salute.
In attuazione di quanto previsto dall’Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 concernente un nuovo “Patto sulla salute” e dall’articolo 1, commi 553-554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è stato predisposto il presente schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, integralmente sostitutivo del dPCM 29 novembre 2001 recante “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza”.
Si illustrano brevemente di seguito i contenuti dello schema relativamente alla specialistica ambulatoriale:
5. Assistenza specialistica ambulatoriale
Lo schema rinvia al nuovo Nomenclatore delle prestazioni specialistiche ambulatoriali (allegato 4) che sostituisce il Nomenclatore di cui al decreto ministeriale 22 luglio 1996. Nella predisposizione del nuovo nomenclatore si è tenuto conto delle proposte formulate nel corso degli ultimi dieci anni dalle Regioni, dalle Società scientifiche e da soggetti ed enti operanti nell’ambito del Ssn, relative all’inserimento di nuove prestazioni (la maggior parte delle quali rappresenta un trasferimento dal regime di day hospital o day surgery), alla modifica di prestazioni attualmente incluse o alla soppressione di prestazioni ormai obsolete.
Il nomenclatore riporta, per ciascuna prestazione, il codice identificativo, la definizione, eventuali modalità di erogazione in relazione ai requisiti necessari a garantire la sicurezza del paziente, eventuali note riferite a condizioni di erogabilità. L’elenco delle note e delle corrispondenti condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza prescrittiva è contenuto nell’allegato 4D.
Sono confermate le condizioni e i limiti di erogabilità delle prestazioni di densitometria ossea e di chirurgia refrattiva attualmente previste dal dPCM 5 marzo 2007, riportati negli allegati 4A e 4B.
Per quanto riguarda le prestazioni di odontoiatria, la proposta dà attuazione a quanto previsto dell’art. 9 del d.lgs. n. 502/92 identificando, per ciascuna prestazione, i possibili beneficiari: i minori, le persone con vulnerabilità sanitaria e le persone con vulnerabilità sociale, identificati secondo i criteri esplicitati nell’allegato 4C.
Sono chiaramente individuate le prestazioni di procreazione medica assistita, attualmente erogabili solo in regime di ricovero diurno.
Tra le prestazioni di Genetica viene introdotta la consulenza genetica per coloro che si sottopongono ad una indagine genetica utile a confermare o ad escludere un sospetto diagnostico; la consulenza permetterà loro di comprendere l’importanza ed il significato del test al momento dell’esecuzione e le implicazioni connesse al risultato al momento della consegna del referto e di fornire alla persona il sostegno necessario per affrontare la situazione, spesso emotivamente difficile.malattie rare e di riorganizzare la Rete.
Per visualizzare l’articolo completo dal sito QS clicca qui
Ecco i nuovi Lea. Costeranno 771,8 milioni. Dopo ok delle Regioni, ora manca solo il sì finale del Mef. I nuovi documenti
Il provvedimento è integralmente sostitutivo dei vecchi Lea del 2001. Mentre il precedente decreto aveva un carattere sostanzialmente ricognitivo e si limitava ad una descrizione generica, l’attuale provvedimento ha carattere effettivamente costitutivo, proponendosi come la fonte primaria per la definizione delle “attività, dei servizi e delle prestazioni” garantite ai cittadini con le risorse pubbliche messe a disposizione del Servizio sanitario nazionale.
07 LUG – Il ministro Lorenzin ha reso noto l’ultimo testo del Dpcm sui nuovi Livelli di assistenza per i quali sono stanziati 800 milioni di euro. Dopo il via libera delle Regioni di stamattina, che hanno concordato per il via all’operazione salvo una verifica sui costi reali entro l’anno in tempo per chiedere eventualmente una maggiorazione delle risorse in sede di nuova legge di stabilità, ora manca solo il sì finale del Mef e i nuovi Lea dovrebbero finalmente vedere la luce.
Nuovi Lea. La Relazione illustrativa del ministero della Salute.
In attuazione di quanto previsto dall’Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 concernente un nuovo “Patto sulla salute” e dall’articolo 1, commi 553-554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è stato predisposto il presente schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, integralmente sostitutivo del dPCM 29 novembre 2001 recante “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza”.
Si illustrano brevemente di seguito i contenuti dello schema relativamente alla specialistica ambulatoriale:
5. Assistenza specialistica ambulatoriale
Lo schema rinvia al nuovo Nomenclatore delle prestazioni specialistiche ambulatoriali (allegato 4) che sostituisce il Nomenclatore di cui al decreto ministeriale 22 luglio 1996. Nella predisposizione del nuovo nomenclatore si è tenuto conto delle proposte formulate nel corso degli ultimi dieci anni dalle Regioni, dalle Società scientifiche e da soggetti ed enti operanti nell’ambito del Ssn, relative all’inserimento di nuove prestazioni (la maggior parte delle quali rappresenta un trasferimento dal regime di day hospital o day surgery), alla modifica di prestazioni attualmente incluse o alla soppressione di prestazioni ormai obsolete.
Il nomenclatore riporta, per ciascuna prestazione, il codice identificativo, la definizione, eventuali modalità di erogazione in relazione ai requisiti necessari a garantire la sicurezza del paziente, eventuali note riferite a condizioni di erogabilità. L’elenco delle note e delle corrispondenti condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza prescrittiva è contenuto nell’allegato 4D.
Sono confermate le condizioni e i limiti di erogabilità delle prestazioni di densitometria ossea e di chirurgia refrattiva attualmente previste dal dPCM 5 marzo 2007, riportati negli allegati 4A e 4B.
Per quanto riguarda le prestazioni di odontoiatria, la proposta dà attuazione a quanto previsto dell’art. 9 del d.lgs. n. 502/92 identificando, per ciascuna prestazione, i possibili beneficiari: i minori, le persone con vulnerabilità sanitaria e le persone con vulnerabilità sociale, identificati secondo i criteri esplicitati nell’allegato 4C.
Sono chiaramente individuate le prestazioni di procreazione medica assistita, attualmente erogabili solo in regime di ricovero diurno.
Tra le prestazioni di Genetica viene introdotta la consulenza genetica per coloro che si sottopongono ad una indagine genetica utile a confermare o ad escludere un sospetto diagnostico; la consulenza permetterà loro di comprendere l’importanza ed il significato del test al momento dell’esecuzione e le implicazioni connesse al risultato al momento della consegna del referto e di fornire alla persona il sostegno necessario per affrontare la situazione, spesso emotivamente difficile.malattie rare e di riorganizzare la Rete.
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