Informiamo gli Associati FederLab Italia che è stata presentata, oggi Mercoledì 25/2/2015, a firma del Sen. Vincenzo D’Anna ed altri, la Pregiudiziale di Costituzionalità, per violazione degli artt. 3, 24, 102 e 113 della Costituzione Italiana, riguardante il Disegno di Legge n. 1779 (proroga della validità delle tariffe di massime di remunerazione delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale).
La Pregiudiziale di Costituzionalità sarà discussa in Aula al Senato della Repubblica domani Giovedì 26/2/2015.
Ulteriori informazioni saranno pubblicate non appena disponibili.
Qui di seguito il testo presentato:
AS 1779
Proposta di Questione Pregiudiziale di Costituzionalità
Il Senato, premesso che:
l’articolo 70 della Carta Costituzionale affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere;
la recente prassi legislativa del ricorso continuo all’uso del decreto-legge crea uno svuotamento ed una profonda delegittimazione del ruolo del Parlamento, privando soprattutto l’opposizione della facoltà di esercitare la sua funzione e di controllo politico;
l’utilizzo della normativa d’urgenza per questo provvedimento, che presenta svariati profili di criticità, trova giustificazione soltanto politica. Il Governo ricorre, ormai da anni, all’utilizzo della normativa d’urgenza solo perchè un disegno di legge avrebbe tempi troppo lunghi per l’approvazione;
la decretazione d’urgenza ha di fatto spostato al Governo ogni potere regolatorio;
il provvedimento reca norme di proroga di termini che appalesano chiari profili di illegittimità costituzionale;
in particolare ci si riferisce all’art. 7 del provvedimento (Proroga di termini in materia sanitaria) , laddove al comma 4 si prorogano alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti riguardanti la determinazione ed adozione delle tariffe per la remunerazione delle strutture eroganti prestazioni di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale con oneri a carico del S.S.N. prevista dall’art. 15, comma 15 e 16 del Decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012;
infatti con detto art. 15 del D.L. 95/2012 il legislatore ha introdotto un nuovo procedimento – in deroga a quello ordinario previsto dall’art.8-sexies, comma 5, d. lgs. n. 502/1992 – in materia di Determinazione ed Adozione delle tariffe per la remunerazione delle strutture eroganti prestazioni di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale con oneri a carico del S.S.N.; tali tariffe sono state adottate con Decreto del Ministro della Salute del 18.10.2012, con validità fino al 31.12.2014 (vd. art. 15, comma 16, D.L. n.95 cit.);
Il D.M. Salute del 18.10.2012 è stato poi oggetto di numerose impugnative da parte dei soggetti interessati, con giudizi definiti da altrettante decisioni del Consiglio di Stato, il quale, rigettando gli appelli proposti dalla parte privata, ha sancito in via definitiva la legittimità dell’atto impugnato: legittimità acclarata dal Giudice amministrativo in ragione del carattere della temporaneità (fino al 31.12.2014), idoneo a giustificare – vista anche l’eccezionalità della normativa in discorso – gli eventuali profili di illegittimità determinati da una decretazione in via di urgenza, di pronta modifica in attuazione della procedura di adozione delle tariffe disciplinata dall’art. 15, comma 17-bis, D. L. n. 95 cit. (cfr. – ex multiis – Consiglio di Stato, 23.07.2014, n. 3920);
È in questo contesto che si inserisce la disposizione di cui all’art.7, comma 4, D.L. 31.12.2014, n. 192, oggetto dell’odierno disegno di legge di conversione , la quale, prorogando alla data del 31.12.2015 la validità delle tariffe come sopra disposte ovvero la esperibilità della procedura di loro adozione, si presenta in netto contrasto con più disposizioni contenuti nella Carta Costituzionale e nello specifico:
- Violazione artt. 102 e 113 Costituzione: la norma va chiaramente a violare la garanzia costituzionale del giudicato, formatosi e radicatosi in via definitiva innanzi al Giudice amministrativo, il quale ha ritenuto la legittimità del D.M. Salute 18.10.2012, nonostante fossero evidenti – tra l’altro – profili di carenza istruttoria circa la determinazione delle tariffe, esclusivamente in ragione della temporaneità dell’atto, in difetto della quale ben altre sorti avrebbero avuto i relativi giudizi. Prorogarne ex post la vigenza travolge gli effetti del giudicato, principio necessario all’ordinamento e garantito dalle norme costituzionali epigrafate.
- Violazione art. 3 e 24 Costituzione: la norma va a violare, altresì, l’affidamento della parte processuale circa il carattere definitivo del processo, che nella specie si rinviene nella conseguente legittima aspettativa degli erogatori privati di vedere adottato, in applicazione della diversa e più garantista procedura ordinaria, un nuovo Tariffario con vigenza immediatamente successiva alla scadenza di quello temporaneo. La disposizione legislativa ivi denunziata, pur non potendo essere definita retroattiva in senso tecnico, tuttavia, travolgendo provvedimenti giurisdizionali definitivi e, ancor più, incidendo sul regolamento dei rapporti in essi consacrati, finisce per avere la stessa efficacia delle norme retroattive, incontrando, inevitabilmente, i limiti costituzionali di cui alle disposizioni in epigrafe indicate (cfr – tra molte – Corte Costituzionale 07.11.2007, n. 364);
delibera
di non procedere all’esame del disegno di legge n. 1779