Roma il 23.04.2022
Preg.mi
Ciro Verdoliva
Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale
Napoli 1 Centro
aslnapoli1centro@pec.aslna1centro.it
Direttori
Distretti Sanitari di Base
n. 24 direzione.ds24@pec.aslna1centro.it
n. 25 direzione.ds25@pec.aslna1centro.it
n. 26 direzione.ds26@pec.aslna1centro.it
n. 27 direzione.ds27@pec.aslna1centro.it
n. 28 direzione.ds28@pec.aslna1centro.it
n. 29 direzione.ds29@pec.aslna1centro.it
n. 30 direzione.ds30@pec.aslna1centro.it
n. 31 direzione.ds31@pec.aslna1centro.it
n. 32 direzione.ds32@pec.aslna1centro.it
n. 33 direzione.ds31@pec.aslna1centro.it
Gennaro Sosto
Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale
Napoli 3 Sud
protocollo@pec.aslnapoli3sud.it
Direttori
Distretti Sanitari di Base
n. 34 ds34@pec.aslnapoli3sud.it
n. 48 ds48@pec.aslnapoli3sud.it
n. 49 ds49@pec.aslnapoli3sud.it
n. 50 ds50@pec.aslnapoli3sud.it
n. 51 ds51@pec.aslnapoli3sud.it
n. 52 ds52@pec.aslnapoli3sud.it
n. 53 ds53@pec.aslnapoli3sud.it
n. 54 ds54@pec.aslnapoli3sud.it
n. 55 ds55@pec.aslnapoli3sud.it
n. 56 ds56@pec.aslnapoli3sud.it
n. 57 ds57@pec.aslnapoli3sud.it
n. 58 ds58@pec.aslnapoli3sud.it
n. 59 ds59@pec.aslnapoli3sud.it
e p.c. Corte dei Conti
Procura Regionale per la Campania
campania.procura@corteconticert.it
OGGETTO: Sottoscrizione contratti d.g.R.C. 599/2021.
Diffida all’immediato pagamento delle prestazioni erogate e segnalazione alla Corte dei Conti – Procura Regionale per la Campania.
FEDERLAB ITALIA, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, Dr. Gennaro Lamberti, che chiede di inviare ogni comunicazione all’indirizzo p.e.c. federlabitalia@pec.it, espone quanto segue.
Come è noto, centinaia di strutture hanno impugnato dinanzi al T.a.r. Campania-Napoli la DGRC 28 dicembre 2021, n. 599 (“Assegnazione provvisoria per l’esercizio 2022 dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale”).
All’esito delle camere di consiglio del 9 e del 23 marzo 2022 e del 13 aprile 2022, il T.a.r. Campania-Napoli ha respinto le misure cautelari richieste dalle strutture ricorrenti sul presupposto, tuttavia, di poter rimandare al merito l’esame della fondatezza dei ricorsi, anche in ragione della rideterminazione dei tetti che la stessa DGRC 599/2021 impone di svolgere entro il 30 aprile 2022.
Con le ordinanze da nn. 627, 630, 631, da 634 a 640, 643, 644, da 646 a 649, da 650 a 653, da 655 a 666, 669 e 669 del 23 marzo 2022, e nn. da 754 a 759, da 761 a 763, 765, 767, 769, da 771 a 776, da 783 a 792, da 796 a 798, da 807 a 814, da 816 a 828, 833 e 834 del 13 aprile 2022, tuttavia, il T.a.r. Campania-Napoli ha precisato che “la mera stipula del contratto non comporta di per sé un’acquiescenza ai provvedimenti impugnati, specie qualora la predetta clausola di salvaguardia dovesse essere ritenuta eventualmente illegittima nella più pertinente sede di merito”.
Sulla scorta di tale cruciale precisazione, pertanto, anche le strutture che hanno proposto ricorso avverso la DGRC 599/2021 hanno deciso di sottoscrivere i contratti, pur coltivando l’interesse a vedere annullata la delibera per le numerose criticità da cui è afflitta (alcune delle quale, peraltro, già accertate – come è noto – dall’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con parere del 3 marzo 2022).
Accade, incredibilmente, tuttavia che solo nell’ambito dell’Asl Napoli 1 Centro e della Asl Napoli 3 Sud, venga negata la remunerazione delle prestazioni erogate dalle strutture che hanno sottoscritto il contratto dopo il termine previsto dalla DGRC 599/2021.
Si tratta di una posizione lunare e, come detto, isolata rispetto al resto delle aziende sanitarie campane.
In primo luogo, il termine per la sottoscrizione del contratto non è, ovviamente, perentorio e, del resto, non è così qualificato nella DGRC 599/2021.
In secondo luogo, il contratto in questione si riferisce all’intero esercizio finanziario 2022 e, pertanto, anche se sottoscritto in corso d’anno, obbliga entrambe le parti al suo rispetto per tutto il periodo in esso contemplato: si tratta di una considerazione talmente ovvia che davvero si stenta a comprendere quale elemento abbia orientato codeste aziende in senso diverso.
Del resto, seguendo il contorto ragionamento che ha portato a negare la remunerazione delle prestazioni erogate, se il contratto fosse stato sottoscritto entro il 31 gennaio 2022 (data prevista dalla DGRC 599/2021) ciò non sarebbe stato sufficiente a remunerare le prestazioni erogate nel mese di gennaio 2022; il che non è, ovviamente, assolutamente predicabile.
A ciò va, infine, aggiunto che alle strutture in questione non è mai stato sospeso il rapporto di accreditamento.
In definitiva, la posizione assunta da codeste aziende sanitarie è fuori da ogni regola e, se (inopinatamente) portata avanti, costringerà le strutture a interrompere l’assistenza e ad attivarsi per il recupero giudiziale delle somme dovute, con enorme aggravio di spesa e un evidente danno erariale.
Un non meno consistente danno erariale, peraltro, si è già certamente prodotto perchè i pagamenti inopinatamente negati dovranno essere maggiorati degli interessi moratori convenzionalmente previsti nel contratto all’art. 7, comma 7 (“Senza che sia necessaria la costituzione in mora, e sempre che la ASL non dimostri che il ritardo nel pagamento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento maturano in favore della struttura privata gli interessi di mora, convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, maggiorato come segue:
a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali;
c) per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei punti percentuali;
d) a decorrere dall’inizio del settimo mese di ritardo: maggiorazione di otto punti percentuali”).
Alla luce delle esposte considerazioni, Federlab Italia
INVITA
L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro e l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud a provvedere all’immediato pagamento delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate che hanno sottoscritto i contratti per l’esercizio finanziario 2022, anche se la sottoscrizione sia avvenuta dopo il 31 gennaio 2022 (o dopo l’11 febbraio 2022), maggiorate degli interessi moratori convenzionalmente previsti.
SEGNALA
le esposte circostanze alla Corte dei Conti – Procura Regionale della Campania affinché valuti l’eventuale sussistenza di condotte causative di responsabilità erariale.
Presidente Dott. Gennaro Lamberti
File Allegati
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25-04-2022 |