Quella che all’apparenza sembrerebbe una semplificazione amministrativa delle procedure autorizzative per la realizzazione di strutture private sul territorio, è invece una misura che può rivoluzionare la programmazione liberalizzando tout court l’iniziativa privata nel mercato della salute.
Il riferimento è all’articolo 27, comma 2, del decreto legge 90/2014 (VEDI) che cancella il comma 3 dell’art. 8-ter del Dlgs n. 502/92, qui di seguito pubblicato, in cui si indica come condizione necessaria per la realizzazione di strutture socio-sanitarie, il rilascio da parte della Regione della certificazione di compatibilità del progetto, riferita al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale della struttura da realizzare, in funzione della presenza di attività analoghe sul territorio regionale. Il comma la indica come attestazione indispensabile per i Comuni per il rilascio del permesso di costruire.
In questo modo, applicando la prevsione del Dl 90, si liberalizzerebbe l’edificazione di strutture, rendendo inutile la programmazione regionale, anche in contraddizione con il provvedimento autorizzatorio all’esercizio dell’attività.
In sostanza, si lascerebbe la libertà di costruire dove si vuole, anche senza la certezza di esercitare l’attività, soggetta ad autorizzazione specifica e basata sui requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi e sulla compatibilità con il fabbisogno complessivo e la distribuzione delle strutture già esistenti.
Una scelta che potrebbe fare da premessa a queste condizioni anche un successivo cambio di rotta nei processi di accreditamento che oggi seguono a stretto giro l’autorizzazione.
Qui di seguito l’art. 3 del D.lgs 502/92 (abrogato dal D.L. n. 90/2014):
3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il Comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all’art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilita’ del progetto da parte della regione. Tale verifica e’ effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilita’ ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture”
Per quanto riguarda le altre notizie di carattere sanitario inerenti al D.L. 90/2014 vi consigliamo il seguente articolo pubblicato sempre sul sito del “Il Sole 24 ore” [Leggi Tutto]