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Legge sull’impignorabilità AASSLL. Nuova norma in arrivo. Articolo pubblicato su “Il Sole 24”

30 Ottobre 2013
in Notizie Nazionali
Tempo di lettura:4 mins read
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Pubblichiamo l’articolo del “Il Sole 24” di oggi riguardante la Legge sull’impignorabilità dei fondi delle Aziende Sanitarie Locali per le Regioni sottoposte al Piano di rientro dal debito sanitario.
L’ufficio legale di FederLab Italia precisa che nulla è cambiato rispetto al testo vigente che già garantisce il potere alle Aziende Sanitarie  Locali di preservare, con appositi atti deliberativi, da aggressioni pignoratizie i fondi necessari per il pagamento dei servizi amministrativi e sanitari essenziali.
Il Presidente di FederLab Italia Sen. Vincenzo D’Anna presenterà un apposito emendamento durante la conversione del decreto in legge dello stato per l’ampliamento della portata applicativa della norma nel senso di classificare come essenziali anche i servizi sanitari resi dalle strutture sanitarie accreditate, ovvero convenzionate.



Ulteriori notizie saranno pubblicate non appena disponibili.


Testo della notizia pubblicata sul “Il Sole 24 ore” del 30.10.2013

“L’impignorabilità delle risorse di Asl e ospedali rispetto al mancato pagamento delle fatture ai fornitori, prevista dalla legge 220/2010, “uscita dalla porta” con l’annullamento da parte della sentenza 186/2013 della Corte costituzionale, rientra in gioco “dalla finestra” con la previsione contenuta nel decreto legge sulla finanza degli enti territoriali approvato ieri dal Consiglio dei ministri, i cui contenuti sono anticipati oggi nel dettaglio su «Il Sole-24 Ore». Ma con una serie di paletti e vincoli per rispettare una precedente legge – la n. 67/1993 – che già la stabiliva.
La Corte costituzionale infatti ha annullato sì con la sentenza 186/2013 l’impignorabilità delle somme delle aziende sanitarie nelle Regioni sotto piano di rientro scritta nella legge 220/2010, ma solo rimandando il principio – si legge nella relazione illustrativa al decreto – alla legge 67/1993 che già la stabiliva, anche se sempre la Consulta aveva a suo tempo (sentenza 285/1995) ritenuto parzialmente incostituzionale la previsione perché non si chiariva la necessità di quantificare trimestralmente e preventivamente le somme da tutelare, che avrebbero dovuto anche essere vincolate al pagamento dei fornitori secondo l’ordine di ricevimento delle fatture. Così il decreto legge approvato ieri si rifà alla legge del 1993 e la modifica prevedendo che le somme dovute a qualsiasi titolo dalle Asl, dagli ospedali e dagli Irccs non sono sottoposte a esecuzione forzata «nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, e nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell’erogazione dei servizi sanitari». 
In pratica non si potranno pignorare le risorse che servono per gli stipendi, ma nemmeno quelle destinate al pagamento dei fornitori, con l’obbligo per il tesoriere dell’azienda sanitaria, al momento dell’adozione della delibera trimestrale di impignorabilità, di rendere immediatamente disponibili le somme alle aziende sanitarie per garantire la tutela dei livelli essenziali di assistenza.
Il meccanismo previsto nel decreto legge per soddisfare le osservazioni della Consulta alla legge del 1993 prevede quindi che il tesoriere adotti la delibera di impignorabilità indicando esattamente le somme a cui questa si riferisce e poi le renda subito disponibili alle aziende, anche in caso di notifica di pignoramento o procedura esecutiva e senza necessità di preventiva pronuncia giurisdizionale. L’azienda però, dal momento della delibera, non può più emettere mandati diversi da quelli previsti nel vincolo di destinazione e deve seguire l’ordine cronologico delle fatture per i pagamenti in modo da rispettare alla lettera la sentenza 285/1995 della Consulta.”

Questo il testo della norma:

Decreto legge recante misure urgenti in materia di enti territoriali e a tutela della finanza pubblica

Art. 1
Disposizioni in materia di finanza degli enti territoriali

(… omissis …)

11. All’articolo I del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a) al comma 5 le parole: “unità sanitarie locali” sono sostituite dalle seguenti: “aziende sanitarie locali e ospedaliere”; e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: “A tal fine l’organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo.”;
  • b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all’istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l’espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell’ente indicate nella deliberazione, anche in caso dì notifica di pignoramento o dì pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell’ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l’ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l’ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno.”

(… omissis …)

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